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Validità del licenziamento comunicato in forma indiretta

Con l’ordinanza n. 24391 del 05.08.2022, la Cassazione afferma che il datore non ha l’onere di utilizzare forme sacramentali per notiziare il lavoratore del licenziamento ed il recesso risulta, quindi, efficace anche se comunicato in forma indiretta
11/11/2022
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24391 del 05/08/2022, ha stabilito che il datore di lavoro può comunicare la propria volontà di licenziare un lavoratore in forma indiretta, purché non sussista l’onere di adoperare formule sacramentali.
 
Nel caso di specie, un dipendente della provincia di Benevento veniva dichiarato dalla Commissione medica di verifica non idoneo permanentemente al servizio in modo assoluto come dipendente della PA, a seguito di un infarto al miocardio, in base all’art. 55 del D. Lgs 165/2001.
 
Tale dichiarazione di inidoneità comportava la risoluzione del rapporto di lavoro, contro la quale ricorreva il dipendente. La Corte d’Appello rigettava il suddetto ricorso, ritenendo sussistenti i requisiti della forma scritta del recesso e della conoscenza da parte del destinatario.
 
Il dipendente proponeva ricorso in Cassazione, sostenendo la nullità del licenziamento in quanto il rinvenimento di una copia senza conformità e senza firma non valeva a sanare l’omessa comunicazione. Inoltre, lo stesso invocava il difetto di forma scritta ad substantiam sostenendo il non perfezionamento del licenziamento orale intimatogli.
 
La Corte di Cassazione riteneva infondato il ricorso e confermava la sentenza di merito. Secondo i giudici di legittimità, in tema di forma del licenziamento, l’art. 2 della L. 604/1966 esige, a pena di inefficacia, la forma scritta del licenziamento, ma non prescrive modalità specifiche di comunicazione. In base a ciò, non sussistendo per il datore di lavoro l’onere di adoperare formule sacramentali, la volontà di licenziare può essere comunicata all’interessato anche in forma indiretta, purché chiara.
 
 
 
 
 

 
 




 
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