Nel caso di specie, un dipendente della provincia di Benevento veniva dichiarato dalla Commissione medica di verifica non idoneo permanentemente al servizio in modo assoluto come dipendente della PA, a seguito di un infarto al miocardio, in base all’art. 55 del D. Lgs 165/2001.
Tale dichiarazione di inidoneità comportava la risoluzione del rapporto di lavoro, contro la quale ricorreva il dipendente. La Corte d’Appello rigettava il suddetto ricorso, ritenendo sussistenti i requisiti della forma scritta del recesso e della conoscenza da parte del destinatario.
Il dipendente proponeva ricorso in Cassazione, sostenendo la nullità del licenziamento in quanto il rinvenimento di una copia senza conformità e senza firma non valeva a sanare l’omessa comunicazione. Inoltre, lo stesso invocava il difetto di forma scritta ad substantiam sostenendo il non perfezionamento del licenziamento orale intimatogli.
La Corte di Cassazione riteneva infondato il ricorso e confermava la sentenza di merito. Secondo i giudici di legittimità, in tema di forma del licenziamento, l’art. 2 della L. 604/1966 esige, a pena di inefficacia, la forma scritta del licenziamento, ma non prescrive modalità specifiche di comunicazione. In base a ciò, non sussistendo per il datore di lavoro l’onere di adoperare formule sacramentali, la volontà di licenziare può essere comunicata all’interessato anche in forma indiretta, purché chiara.