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La conciliazione successiva a un giudicato non è opponibile all'INPS

Con l'ordinanza n. 12652 del 13 maggio 2019, la Cassazione precisa l'applicazione di principi connessi alla trilateralità del rapporto contributivo (datore di lavoro, lavoratore ed ente previdenziale) nel caso in cui intervenga una transazione tra datore di lavoro e lavoratore dopo la sentenza di primo grado e in corso di giudizio di impugnazione
09/06/2019
Nel caso de quo, il lavoratore ha impugnato un contratto a termine ottenendone la conversione e la condanna del datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni maturate dalla messa in mora alla sentenza.
 
La sentenza non è stata impugnata dal datore di lavoro che ha siglato un verbale di conciliazione con il lavoratore concordando la risoluzione del rapporto alla data di cessazione del contratto a termine.
 
L’INPS, nonostante detta conciliazione, ha richiesto al datore di lavoro il pagamento dei contributi sulle retribuzioni già oggetto di condanna
Il giudizio promosso dal datore di lavoro avverso la pretesa dell’INPS è stato respinto dai giudici di merito che hanno ritenuto la transazione intercorsa tra lavoratore e datore di lavoro estranea al rapporto previdenziale e non opponibile all’INPS con conseguente facoltà dell’Ente di rivendicare il versamento dei contributi in virtù della sentenza già resa sul contratto di lavoro a termine.
 
La Suprema Corte ha confermato tale pronuncia alla stregua dei seguenti principi:
  • la transazione intervenuta tra datore di lavoro e lavoratore è inopponibile all'INPS in quanto il rapporto previdenziale è autonomo e distinto dal rapporto di lavoro per cui l’obbligo contributo in capo al datore di lavoro prescinde dall’adempimento dell’obbligo retributivo nei confronti del lavoratore e da eventuali rinunce del medesimo;
  • la transazione siglata successivamente al deposito della sentenza non ne preclude il passaggio in giudicato;
  • la conciliazione non impedisce quindi all’ente previdenziale di avvalersi, nei propri rapporti con il datore di lavoro, dell’accertamento operato nel giudizio intercorso tra lavoratore e datore di lavoro;
  • la sentenza resa sul rapporto di lavoro ha un’efficacia riflessa sul rapporto previdenziale.

 
 




 
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