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Legittimità dei controlli difensivi sui lavoratori: i criteri della Cassazione

L’ordinanza n. 807/2025 ribadisce che i controlli tecnologici sono validi solo in presenza di un sospetto fondato e per dati acquisiti successivamente al presunto illecito
14/01/2025
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 807 del 13 gennaio 2025, ha ribadito i criteri di legittimità dei controlli difensivi effettuati dal datore di lavoro nei confronti dei dipendenti. 
 
In particolare, tali controlli, inclusi quelli realizzati mediante strumenti tecnologici, sono considerati legittimi solo se:
 
1. Fondato sospetto: vi è un sospetto concreto e fondato sulla commissione di un illecito da parte del lavoratore.
2. Temporalità dei dati: i dati raccolti riguardano esclusivamente informazioni acquisite successivamente all'insorgere di tale sospetto.
In assenza di questi presupposti, l'utilizzabilità dei dati raccolti a fini disciplinari deve essere valutata secondo quanto previsto dall'articolo 4 della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).
 
Questa ordinanza sottolinea l'importanza di rispettare rigorosamente le condizioni stabilite per i controlli difensivi, al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori e la legittimità delle azioni disciplinari intraprese dal datore di lavoro.  

 
 




 
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