Con la recente sentenza n. 36197/2023, le Sezioni Unite della Cassazione hanno ribadito il consolidato principio di diritto secondo il quale “la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l’inconfigurabilità di un metus”.
Nel settore privato il potere datoriale di licenziamento è limitato dal Legislatore con una serie di norme, nel settore pubblico, invece, l’analogo potere di risolvere il rapporto è circondato da limiti e garanzie poste non soltanto a difesa del lavoratore interessato ma anche a protezione dei generali interessi collettivi.