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Somministrazione oltre i 24 mesi: cosa cambia con la circolare 6/2015

Somministrazione e limite dei 24 mesi, la circolare n. 6/2015 dopo il Collegato lavoro: decorrenze, effetti transitori e neutralizzazioni temporali tra il 12 gennaio e il 30 giugno 2025. Le nuove esenzioni dai limiti quantitativi e l’elenco aggiornato delle ipotesi senza causale
02/04/2025
Sin dall’emanazione della Legge 13 dicembre 2024, n. 203, nota come “Collegato lavoro”, si è manifestata l’esigenza di ricevere chiarimenti da parte del Ministero del lavoro, allo scopo di agevolarne l’applicazione concreta da parte delle imprese. Tali chiarimenti sono stati forniti con la circolare ministeriale n. 6 del 27 marzo 2015, che si esamina qui per le indicazioni specifiche relative alle modifiche introdotte dal Collegato lavoro alla disciplina della somministrazione di lavoro.
Prima dell’intervento normativo del Collegato lavoro, l’art. 31, comma 1, del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 prevedeva, tra l’altro:  
“Nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia a tempo determinato, l'utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 30 giugno 2025”.
Il Collegato lavoro ha abrogato integralmente tale disposizione, che disciplinava la specifica situazione del lavoratore somministrato assunto a tempo indeterminato dall’agenzia e inviato in missione, con contratto a tempo determinato, presso un’impresa utilizzatrice. La circolare ministeriale, nell’evidenziare espressamente le conseguenze della soppressione normativa, sottolinea che da tale eliminazione discende un principio chiaro:  
“…in caso di sforamento del limite temporale di 24 mesi [si produce] la costituzione in capo all’utilizzatore di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato”.
Sebbene la circolare non si soffermi in modo dettagliato sulla base normativa di tale conseguenza, è possibile comunque ricondurre l’effetto alla disciplina generale del contratto di lavoro a tempo determinato. In particolare, si fa riferimento all’art. 34, comma 2, del D.lgs. n. 81/2015, che, trattando della missione a termine, rinvia espressamente all’art. 19, comma 1, dello stesso decreto, il quale prevede che i contratti a tempo determinato non possano superare il limite complessivo di 24 mesi.
La circolare interviene anche su un importante profilo di diritto transitorio, analizzando in particolare i contratti di somministrazione stipulati tra agenzia e utilizzatore a partire dal 12 gennaio 2025, data di entrata in vigore del Collegato lavoro. In relazione a tali contratti, il documento ministeriale precisa:  
“…il computo dei 24 mesi di lavoro dei lavoratori somministrati, ai sensi dell’articolo 19 comma 2 del decreto legislativo n. 81/2015, deve tenere conto di tutti i periodi di missione a tempo determinato intercorsi tra le parti successivamente alla data considerata”.
Va ricordato che l’art. 19, comma 2, del D.lgs. n. 81/2015 disciplina la successione di più rapporti a termine tra le medesime parti, ribadendo anch’esso il limite massimo dei 24 mesi. La circolare chiarisce ulteriormente che:  
“… Pertanto, ai fini del calcolo del suddetto periodo di 24 mesi, si conteggeranno solo i periodi di missione a termine che il lavoratore abbia effettuato per le missioni avviate successivamente al 12 gennaio 2025, data di entrata in vigore della modifica normativa in esame, senza computare le missioni già svolte in vigenza della precedente disciplina”.
Nella versione previgente, come già riportato, la norma abrogata consentiva che, fino al 30 giugno 2025, il superamento della soglia temporale di 24 mesi non determinasse l’instaurazione di un rapporto di lavoro diretto in capo all’utilizzatore. La circolare interviene espressamente anche su questo profilo, chiarendo che:  
“…Al contempo, secondo il principio tempus regit actum, le missioni in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 203/2024, svolte in ragione di contratti tra agenzia e utilizzatore stipulati antecedentemente al 12 gennaio 2025, potranno giungere alla naturale scadenza, fino alla data del 30 giugno 2025, senza che l’utilizzatore incorra nella sanzione della trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con il lavoratore somministrato”.
La stessa circolare aggiunge, tuttavia, che anche in questi casi i periodi di missione maturati a partire dal 12 gennaio 2025 dovranno essere esclusi dal conteggio del limite complessivo di 24 mesi previsto dall’art. 19 del D.lgs. n. 81/2015. In presenza di una formulazione normativa non del tutto univoca, si può ritenere che, secondo l’interpretazione offerta dalla circolare, il periodo intercorrente tra il 12 gennaio 2025 e il 30 giugno 2025, qualora riferito alla prosecuzione di missioni iniziate prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, possa essere neutralizzato ai fini del computo del limite massimo di durata. Una questione, questa, che si inserisce nel più ampio dibattito – attualmente all’attenzione della Corte di giustizia dell’Unione Europea – sulla configurabilità o meno di una somministrazione a tempo indeterminato.
Infine, il Collegato lavoro interviene anche sul sistema dei limiti quantitativi previsti per il ricorso alla somministrazione a tempo determinato, modificando e ampliando l’elenco delle ipotesi di esonero dai vincoli percentuali. In base alla disciplina vigente, il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine o con contratto di somministrazione a termine non può superare complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di riferimento.
La novità introdotta dal Collegato lavoro consiste nell’estendere l’esonero non soltanto alle assunzioni a tempo indeterminato da parte delle agenzie di somministrazione, ma anche a una serie di fattispecie di somministrazione a termine che coinvolgano:
- lavoratori in mobilità (art. 8, comma 2, legge 23 luglio 1991, n. 223);
- lavoratori disoccupati percettori, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali;
- lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati;
- lavoratori assunti a termine in fase di avvio di nuove attività, da imprese start-up innovative, per attività stagionali, per specifici spettacoli o programmi radiofonici o televisivi, per la sostituzione di lavoratori assenti o per lavoratori con più di 50 anni di età.
La circolare ministeriale, da parte sua, si limita a richiamare le modifiche intervenute, ma fornisce comunque un utile riepilogo delle categorie di lavoratori per i quali, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. b), del Collegato lavoro, non è richiesta l’indicazione di una causale giustificativa per l’instaurazione di un contratto di somministrazione a tempo determinato.

 
 




 
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