La Corte di cassazione con ordinanza 26 gennaio 2022 n. 2246 è intervenuta su un casi di licenziamento per giustificatezza, affermando la piena legittimità del licenziamento di un dirigente che si era rivolto alla datrice di lavoro con un messaggio che definiva "inqualificabile" il suo comportamento. Conseguentemente, il giudici di legittimità hanno stabilito che non era dovuta l’indennità supplementare prevista dal contratto ma la sola indennità sostitutiva del preavviso.
Per i giudici, ai fini della "giustificatezza" del licenziamento del dirigente, non è necessaria una analitica verifica di specifiche condizioni, ma è sufficiente una valutazione globale, che escluda l'arbitrarietà del recesso, in quanto intimato con riferimento a circostanze ritenute idonee a turbare il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, nel cui ambito rientra l'ampiezza di poteri attribuiti al dirigente. Viene in altri termini confermato che la giustificatezza (figura delineata dalla contrattazione collettiva dei dirigenti) costituisce un criterio più ampio della giusta causa ex art. 2119 c.c., considerato che da essa sono esclusi unicamente il licenziamento discriminatorio e quello arbitrario.