Il caso su cui si è pronunciata la Sezione lavoro della Corte di Cassazione è quello di alcuni addetti ad un appalto che hanno convenuto in giudizio la società committente per il pagamento di differenze retributive e competenze di fine rapporto.
I giudici di merito hanno accolto le pretese rivendicate anche con riferimento ai buoni pasto.
La sentenza è stata cassata, in parte qua, sul rilievo per cui il buono pasto non ha natura retributiva concretandosi in una mera agevolazione di carattere assistenziale. Così esclusa la natura retributiva dei buoni pasto, la Suprema Corte ha ribadito il principio per cui la responsabilità solidale del committente si riferisce alle sole voci strettamente retributive.