La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15118 del 31 maggio 2021, ha stabilito che l’avvio di molteplici procedure di licenziamento ex art. 7 L.n. 604/66, per le stesse motivazioni economiche, non è rilevante ai fini del calcolo del numero minimo di cinque recessi imposto dall’apertura di un licenziamento collettivo.
Il caso di specie cui fa riferimento la sentenza riguarda una lavoratrice licenziata in seguito ad un calo di produzione. La dipendente impugnava il licenziamento, contestando le ragioni oggettive addotte dalla società. In particolare, evidenziava come nell'arco di quattro mesi, dopo di lei, fossero stati avviati nove licenziamenti con procedura di conciliazione davanti all'ITL (art. 7 L. 604/66). Secondo la ricorrente, pertanto, la società avrebbe dovuto attivare una procedura di licenziamento collettivo. Accolte in sede di appello le istanze della lavoratrice, la società ricorreva alla Corte di Cassazione.
Nella sentenza la Suprema Corte precisa che l'espressione «intenda licenziare» contenuta nella norma in materia di licenziamenti collettivi (art. 24 L. 223/91) vada intesa come una chiara manifestazione della volontà di recesso, pur necessariamente ancorata al fatto che i licenziamenti non possono essere intimati se non successivamente all'iter procedimentale di legge, mentre cosa ben diversa è l'espressione «deve dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo» (art. 7 L. 604/66), che è invece imposta al fine dì intraprendere la procedura di conciliazione dinanzi all'ITL, e non può quindi ritenersi di per sé un licenziamento.
Secondo i giudici di legittimità, rientra nella nozione di «licenziamento» il fatto che un datore di lavoro proceda, unilateralmente ed a svantaggio del lavoratore, ad una modifica sostanziale degli elementi essenziali del contratto dì lavoro per ragioni non inerenti alla persona del lavoratore stesso, da cui consegua la cessazione del contratto di lavoro, anche su richiesta del lavoratore medesimo: nel numero minimo di cinque licenziamenti, considerato come sufficiente ad integrare l'ipotesi del licenziamento collettivo, non possono includersi altre differenti ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, anche se riferibili all'iniziativa del datore di lavoro.
In conseguenza di queste premesse, la Cassazione ha accolto il ricorso della società, ritenendo pienamente legittimo il licenziamento impugnato dalla lavoratrice, in quanto il datore di lavoro non era tenuto ad avviare la procedura di licenziamento collettivo.