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Mancata frequenza di corso di formazione: sì al licenziamento anche se part-time

Legittimo il licenziamento del dipendente part time che non intende frequentare un corso di formazione sulla sicurezza nell'orario di lavoro supplementare: così Corte di Cassazione nella sentenza n. 20259/2023
19/07/2023
Il licenziamento di un dipendente part-time che, nell’orario di lavoro supplementare, rifiuta di frequentare un corso di formazione sulla sicurezza è da considerarsi legittimo. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 20259 del 14 luglio 2023 .
 
Il caso di specie concerne un lavoratore part time licenziato per giustificato motivo oggettivo dato dall'impossibilità, per l'azienda, avvalersi della sua prestazione lavorativa poiché aveva rifiutato di completare il corso di formazione sulla sicurezza di lavoro per sei volte, anche in orari concordati tra le parti.
 
Il ricorso contro il licenziamento, nel quale si lamentavano elementi di ritorsione, veniva accolto dal tribunale e respinto invece dalla Corte di appello. 
  
I giudici della Suprema corte, investiti del caso, confermavano la sentenza di appello sottolineando come con la dizione di orario di lavoro, rimandando al dlgs. 81/2008, ci si riferisca a “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia a disposizione del datore di lavoro”, quindi anche in caso di attività prestata in orario eccedente a quello ordinario. Elementi quali “sicurezza” e “salute” rendono indispensabili la formazione del dipendente, per cui risulta irragionevole una lettura rigida del concetto di orario di lavoro, come quello presentato dal dipendente
 

 
 




 
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