La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro - con sentenza dell'8 ottobre 2018, n. 24755 - ha precisato che in materia di licenziamento collettivo, il criterio di scelta unico della possibilità di accedere al prepensionamento è applicabile a tutti i dipendenti dell'azienda a prescindere dal settore al quale gli stessi siano assegnati; sono perciò irrilevanti i settori aziendali soggetti alla crisi a cui il datore di lavoro ha fatto riferimento nella comunicazione di avvio della procedura.
La sentenza origina dal caso una primaria compagnia assicurativa che, nell’ambito di un
licenziamento collettivo per riorganizzazione di alcune unità produttive, ha concordato con le OO.SS. il licenziamento dei lavoratori in possesso dei requisiti pensionistici, criterio di scelta da applicare trasversalmente ai lavoratori operanti nell’azienda, a prescindere dalle unità interessate dalla riorganizzazione.
Uno dei lavoratori licenziati ha impugnato il recesso lamentandone la nullità per discriminazione correlata all’età.
La Corte di appello di Firenze ha accolto l’impugnativa del lavoratore ritenendo che il criterio di scelta non potesse essere applicato, nemmeno in virtù di un accordo sindacale, a tutti i lavoratori operanti nell’azienda venendo meno, per i dipendenti di unità operative estranee alla riorganizzazione, il necessario nesso causale tra la ragione produttiva e/o organizzativa sottesa alla procedura ed il licenziamento.
La Suprema Corte, adita dalla società, ha riformato la sentenza affermando un principio opposto rispetto a quello sancito dai giudici fiorentini.
In particolare, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il criterio unico di scelta del possesso dei requisiti pensionistici è applicabile a tutti i dipendenti dell’impresa a prescindere dal settore oggetto di riorganizzazione e da quello di adibizione rilevando come tale interpretazione della norma sia in linea con la volontà del legislatore, comunitario e nazionale, di valorizzare il ruolo del sindacato nella ricerca di criteri che riducano il costo sociale della riorganizzazione produttiva.