E' legittimo il licenziamento del lavoratore che, pur avendo chiesto dei giorni al datore di lavoro per congedo parentale, non trascorre il tempo con il proprio figlio, ma si dedica ad altre attività. Così la sentenza n. 509 della Corte di Cassazione, dell'11 gennaio 2018.
Nel caso di specie il lavoratore, in congedo parentale per alcuni giorni, non aveva trascorso il tempo corrispondente al congedo in compagnia del figlio come rilevato da un accertamento investigativo disposto dal datore di lavoro che aveva licenziato il dipendente. Licenziamento ritenuto legittimo dai giudici di merito.
Il ricorso promosso dal lavoratore avverso la sentenza di appello è stato respinto dalla Suprema Corte la quale, rilevato come il congedo parentale sia previsto dal legislatore per garantire il rapporto genitoriale e, conseguentemente, soddisfare i bisogni affettivi e relazionali del bambino, ha ritenuto che la sua fruizione per lo svolgimento di attività diverse dalla cura del bambino configura un abuso del diritto e, conseguentemente, un inadempimento del lavoratore passibile di sanzione disciplinare sino al licenziamento.