Temi
 

La violazione della procedura di mobilità dà diritto alla sola indennità risarcitoria

L’inidoneità dell'avviso di mobilità è da ricondursi nell’alveo della violazione delle procedure e non già dei criteri di scelta, con la conseguente applicabilità, a favore del lavoratore coinvolto, della tutela indennitaria
04/03/2018
La Cassazione (sentenza n. 2587 del 2 febbraio 2018) ha stabilito che, in caso di procedura di mobilità, l’inidoneità della comunicazione inviata dalla società è da ricondursi nell’alveo della violazione delle procedure e non già dei criteri di scelta, con la conseguente applicabilità, a favore del lavoratore coinvolto, della tutela indennitaria.
 
Nell’ambito di un licenziamento collettivo il datore di lavoro aveva trasmesso una comunicazione di chiusura (ex art. 4, comma 4, L. n. 223/1991) priva degli elementi richiesti dalla norma. Il datore di lavoro aveva inoltre precisato nelle varie comunicazioni di recesso che la documentazione relativa ai criteri di scelta utilizzati per la selezione dei lavoratori eccedentari era disponibile per la visione presso gli uffici della società.
 
Riformando la sentenza di primo grado – che aveva annullato il licenziamento e disposto la reintegra del lavoratore – la Corte di appello di Roma ha dichiarato risolto il rapporto di lavoro e condannato la società al pagamento dell’indennità risarcitoria nella misura di 18 mensilità.
I giudici di merito avevano in particolare rilevato che:
 
  • nell'ipotesi di incompletezza formale della comunicazione di cui all'art. 4, comma 9, L. n. 223/1991 la vigente disciplina (art. 5, comma 3, L. n. 223/1991, come modificato dall’art. 1, comma 46, L. n. 92/2012) prevede esclusivamente la tutela risarcitoria in misura compresa da 12 a 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore
  • il lavoratore, cui la società aveva messo a disposizione la documentazione relativa ai criteri di scelta utilizzati per l'individuazione del personale eccedentario, avrebbe potuto acquisire presso gli uffici della società tutti gli elementi necessari per verificare la correttezza dell'applicazione dei criteri di scelta.
Il ricorso per cassazione promosso dal lavoratore è stato respinto dalla Suprema Corte che, confermando il proprio precedente orientamento (sentenza n. 12095/2016), ha ribadito che la non corrispondenza della comunicazione al modello legale di cui all’art. 4, comma 9, L. n. 223/1991 costituisce violazione procedurale con conseguente applicazione della sola tutela indennitaria (in misura compresa tra 12 e 24 mensilità) rilevando che la differenza tra violazione procedurale e violazione dei criteri di scelta “è resa apprezzabile dal rilievo che, nel caso di violazione dell'obbligo procedurale, il lavoratore può essere comunque destinatario di un licenziamento che lo selezioni sulla base di criteri di scelta in concreto correttamente applicati, mentre, nel caso di violazione di criteri di scelta, il lavoratore non può essere incluso nel novero dei lavoratori licenziati”.
La Corte di Cassazione ha inoltre condiviso le argomentazioni spese dai giudici romani circa la facoltà del lavoratore di acquisire i dati concernenti i criteri di scelta e verificarne la legittimità rilevando che “ancor prima della proposizione giudiziale dell'impugnazione del licenziamento il lavoratore avrebbe potuto disporre di tutti gli elementi necessari per eccepire la violazione nell'applicazione dei criteri di scelta e provocare la società convenuta alla difesa ed alla prova sul punto”.

 
 




 
Questo sito non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n.62 del 2001. Il sito non ha fini di lucro e le immagini pubblicate sono prevalentemente tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d'autore, vogliate comunicarlo a amministrazione@tosieassociati.it. Saranno immediatamente rimosse.