Dopo la Camera, anche il Senato ha ratificato la Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) sull’eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108ª sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione. L’approvazione in aula è avvenuta all’unanimità. Il testo della Convenzione è quindi approvato in via definitiva. La normativa prevede strumenti di tutela, di denuncia, di prevenzione per le molestie e le violenze sui luoghi di lavoro. Con la votazione del Senato, l'Italia diventa il primo paese europeo a ratificare la convenzione dell'ILO.
La Convenzione n. 190 e la Raccomandazione n. 206 dell’ILO sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro promuovono un’ampia protezione contro violenza e molestie, salvaguardano la prospettiva di genere e impongono che si presti particolare attenzione a coloro che sono più vulnerabili o che si trovano in situazioni di maggiore vulnerabilità.
La Convenzione si compone di 20 articoli raggruppati nei seguenti titoli:
- Definizioni;
- Ambito di applicazione;
- Principi Fondamentali;
- Protezione e prevenzione;
- Verifica dell'applicazione e meccanismi di ricorso e di risarcimento;
- Orientamento, formazione e sensibilizzazione;
- Modalità di applicazione;
- Disposizioni finali.
Nelle definizioni, si precisa che a) l’espressione “violenza e molestie” nel mondo del lavoro indica un insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili, o la minaccia di porli in essere, sia in un’unica occasione, sia ripetutamente, che si prefiggano, causino o possano comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico, e include la violenza e le molestie di genere; b) l’espressione “violenza e molestie di genere” indica la violenza e le molestie nei confronti di persone in ragione del loro sesso o genere, o che colpiscano in modo sproporzionato persone di un sesso o genere specifico, ivi comprese le molestie sessuali.
L'ambito di applicazione della convenzione è inteso estensivamente: sotto l'aspetto soggettivo la Convenzione "protegge i lavoratori e altri soggetti nel mondo del lavoro, ivi compresi le lavoratrici e i lavoratori come definiti dalle pratiche e dal diritto nazionale, oltre a persone che lavorino indipendentemente dallo status contrattuale, le persone in formazione, inclusi tirocinanti e apprendisti, le lavoratrici e i lavoratori licenziati, i volontari, le persone alla ricerca di un impiego o candidate a un lavoro, e individui che esercitino l’autorità, i doveri e le responsabilità di datrice o datore di lavoro". Sul piano oggettivo, l'ambito di applicazione si estende a tutte le occasioni e ai luoghi collegati all'ambiente di lavoro, inclusi spogliatori, servizi igienici, attività formative, viaggi e attività sociali.
Quanto ai principi fondamentali, la convenzione impegna gli Stati aderenti ad assumere nei confronti della violenza e delle molestie sui posti di lavoro un approccio globale, che preveda attività educative e formative incentrate sul rispetto, meccanismi e strumenti d'ispezione, misure sanzionatorie, possibilità per le vittime di agire per il risarcimento del danno, monitoraggio del fenomeno e prevenzione.
In particolare, l'art. 6 prevede che "Ciascun Membro si impegna ad adottare leggi, regolamenti e politiche che garantiscano il diritto alla parità e alla non discriminazione in materia d'impiego e professione, ivi compreso per le lavoratrici, come pure per i lavoratori e per altri soggetti appartenenti a uno o più gruppi vulnerabili o a gruppi in situazioni di vulnerabilità che risultino sproporzionatamente colpiti da violenza e molestie nel mondo del lavoro."
Il testo della convenzione sottolinea inoltre l'importanza di adottare misure di prevenzione adeguate. I membri dovranno adottare leggi e regolamenti che richiedano ai datori di lavoro di intraprendere misure adeguate e proporzionate al rispettivo livello di controllo in materia di prevenzione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, ivi compresi la violenza e le molestie di genere. Una delle misure indicate dalla convenzione concerne l'inclusione e della violenza e delle molestie, come pure dei rischi psicosociali correlati, nella gestione della salute e della sicurezza sul lavoro.
Uno degli aspetti più importanti della convenzione riguarda l'adozione di meccanismi di ricorso e risarcimento. Tra le diverse misure che i membri della convenzione si impegnano ad adottare, ci sono quelle atte a fare in modo che "le vittime di violenza e molestie di genere nel mondo del lavoro possano avere accesso effettivo a meccanismi di risoluzione delle controversie e di denuncia, a meccanismi di supporto, a servizi e a meccanismi di ricorso e risarcimento che tengano in considerazione la prospettiva di genere e che siano sicuri ed efficaci".