Con l'ordinanza n. 33134 del 10.11.2022, la Corte di Cassazione afferma che, in caso di ritardata giustificazione dell’assenza, il datore può irrogare solo una sanzione disciplinare conservativa, parametrata al disagio organizzativo causato dalla condotta del lavoratore.
In riferimento al fatto affrontato dalla sentenza, secondo il recentissimo orientamento della Suprema Corte non è rilevante che per un’intera settimana il dipendente sia rimasto assente senza consegnare una giustificazione ed è parimenti irrilevante che il certificato medico attesti retroattivamente uno stato di malattia iniziato più di una settimana prima.
Secondo i giudici di legittimità, infatti, "non ricorre assenza ingiustificata dal servizio in caso di inoltro tardivo al datore di lavoro del certificato medico che attesti la malattia del lavoratore”.
Nel caso di specie, la Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello che aveva accolto il ricorso del lavoratore contro il licenziamento - stabilisce che la condotta del lavoratore che non rispetta il procedimento dettato dal CCNL al fine di comunicare le assenze non può essere equiparata a quella del dipendente che rimane assente ingiustificato.
La sentenza rappresenta una significativa novità rispetto all'orientamento secondo il quale i giorni di ritardo nell’invio del certificato medico configurano assenza ingiustificata, orientamento confermato dalla sentenza n. 18956/2020, che ribadiva quanto sancito dalla Corte territoriale, secondo la quale dovevano qualificarsi come ingiustificati i giorni di assenza dal lavoro risultanti dopo l’invio tardivo della certificazione medica.