Circa l’ambito di applicazione del distacco transazione l’ispettorato del lavoro ha precisato che:
La fattispecie ricorre in tutti i casi in cui una impresa straniera (distaccante) invia proprio personale dipendente a svolgere per un periodo limitato attività lavorativa in Italia presso una propria filiale o unità produttiva (per la cui configurazione deve essere riscontrato un minimo di organizzazione di mezzi e/o di persone in virtù dei quali è esercitata un’attività di natura economica) ovvero presso una impresa italiana (distaccatario).
Il distacco transazione ricorre altresì quando il personale distaccato in Italia sia impiegato per l'esecuzione di un appalto presso una impresa committente operante in Italia (destinataria finale della prestazione).
La fattispecie in esame non ricorre invece nei casi in cui un’impresa straniera invii proprio personale in Italia presso stand temporanei allestiti nell'ambito di fiere, mostre, manifestazioni commerciali ed eventi congressuali per svolgere attività di esposizione e/o promozione e/o vendita.
Il distacco transazione ricorre invece quando il personale di un’impresa straniera sia inviato presso fiere, mostre, manifestazioni commerciali per rendere una prestazione di servizi nell’ambito di tali eventi a favore di soggetti operanti in Italia (es. attività resa per montaggio e smontaggio dello stand, realizzazione di strutture espositive, ecc.).