Alla cessazione del rapporto di lavoro, se il dipendente dimostra di non aver usufruito delle ferie, spetterà al datore di lavoro l’onere di provare di aver messo il dipendente nelle condizioni di esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite. Inoltre, il datore dovrà dimostrare di aver informato il dipendente della perdita del diritto alle ferie e all’indennità sostitutiva in caso di mancata fruizione. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza del 14 giugno 2024, n. 16603.
La sentenza della Cassazione è nata dalla richiesta di un lavoratore di ottenere l’indennità sostitutiva delle ferie non godute e un risarcimento per il danno da usura psicofisica.
Nella sentenza in esame, la Corte di legittimità esamina attentamente il regime dell’onere della prova in relazione al diritto del lavoratore a un’indennità sostitutiva per le ferie non godute alla fine del rapporto di lavoro. La Corte sottolinea che il lavoratore che, una volta cessato il rapporto, richiede in giudizio l’indennità sostitutiva per le ferie non godute, ha l’onere di provare di aver svolto attività lavorativa nei giorni destinati alle ferie. Questo perché l’effettuazione di lavoro straordinario rispetto alla normale durata del periodo lavorativo annuale costituisce il presupposto per il riconoscimento dell’indennità. Non è rilevante che il datore di lavoro possa avere maggiore facilità nel provare che il lavoratore abbia effettivamente usufruito delle ferie (v. Cass. 9791/2020). La Corte ritiene superato il precedente orientamento secondo il quale il lavoratore doveva dimostrare che il mancato godimento delle ferie era dovuto a eccezionali e motivate esigenze di servizio o cause di forza maggiore.
La Corte richiama le precedenti decisioni (Cass. 15652 del 2018 e 21780/2022), in linea con i principi della Corte di giustizia dell’Unione europea (v. sentenze della Grande Sezione del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/2016 e C-570/2016; C-619/2016; C-684/2016):
- le ferie annuali retribuite sono un diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore e un obbligo corrispondente del datore di lavoro;
- il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute è strettamente legato al diritto alle ferie annuali retribuite;
- la perdita del diritto alle ferie e all’indennità sostitutiva può avvenire solo se il datore di lavoro prova di aver invitato formalmente il lavoratore a usufruire delle ferie e di averlo informato, in modo accurato e tempestivo, che le ferie andrebbero perse se non fruite entro il periodo di riferimento o un periodo di riporto autorizzato.
Sulla base di questi principi, la Cassazione conclude che, una volta cessato il rapporto di lavoro e dimostrato dal lavoratore il mancato godimento delle ferie, spetta al datore di lavoro provare di aver messo il dipendente nelle condizioni di usufruire effettivamente delle ferie annuali retribuite, informandolo adeguatamente della perdita del diritto alle ferie e all’indennità sostitutiva in caso contrario.