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La falsa attestazione di un'attività non espletata è passibile di licenziamento

E' legittimo il licenziamento di un dipendente se attesta falsamente un'attività non espletata: così la Corte di Cassazione, con sentenza n.18745 del 13 luglio 2018
31/08/2018
Nel caso di specie, il lavoratore è stato licenziato per aver attestato di aver effettuato la manutenzione ordinaria di un autoveicolo (mediante sostituzione del filtro dell’olio e cambio dell’olio) pur non avendo eseguito detta attività.
 
I giudici di merito e di legittimità hanno ritenuto legittimo il recesso in tronco ritenendo che la falsa attestazione di un intervento manutentivo mai effettuato fosse una condotta di gravità tale da porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento e, quindi, tale da ledere il vincolo fiduciario sotteso al rapporto di lavoro.

 
 




 
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