Nel caso di specie, il lavoratore è stato licenziato per aver attestato di aver effettuato la manutenzione ordinaria di un autoveicolo (mediante sostituzione del filtro dell’olio e cambio dell’olio) pur non avendo eseguito detta attività.
I giudici di merito e di legittimità hanno ritenuto legittimo il recesso in tronco ritenendo che la falsa attestazione di un intervento manutentivo mai effettuato fosse una condotta di gravità tale da porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento e, quindi, tale da ledere il vincolo fiduciario sotteso al rapporto di lavoro.