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Indennità per ferie non godute e responsabilità solidale del committente

La Cassazione, con sentenza n. 32504 del 14 dicembre 2018, ha precisato che il beneficio di escussione non è applicabile per gli appalti anteriori alle modifiche normative del 2012, ha ribadito che la responsabilità solidale del committente si riferisce alle voci strettamente retributive
21/01/2019
Una lavoratrice, adibita ad un appalto per servizi di pulizia, ha richiesto (ed ottenuto) nei confronti del proprio datore di lavoro e del committente un decreto ingiuntivo per il pagamento di differenze retributive, TFR e competenze di fine rapporto.
 
La società committente ha proposto opposizione invocando il beneficio di escussione dell’appaltatore (non convenuto in giudizio) e contestando nel merito la propria responsabilità solidale per alcune delle competenze rivendicate.
 
L’opposizione è stata integralmente respinta dai giudici di merito che hanno escluso il beneficio di escussione stante l’adibizione all’appalto in epoca anteriore alla norma che ha previsto detto beneficio ed affermando la responsabilità solidale del committente per tutte le differenze retributive e le competenze di fine rapporto.
 
Il ricorso per cassazione promosso dalla società committente è stato parzialmente accolto dalla Suprema Corte che, richiamando un proprio precedente del 2016, ha ribadito che la responsabilità solidale del committente è limitata alle voci strettamente retributive e, conseguentemente, non può estendersi all’indennità sostitutiva di ferie non godute stante la natura mista (risarcitoria e retributiva) di tale indennità.

 
 




 
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