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L’onere della prova sulla formazione dell’apprendista è del datore di lavoro

L’onere della prova sul reale svolgimento dell’attività formativa all’interno del contratto di apprendistato spetta unicamente al datore di lavoro. Lo afferma il Tribunale di Firenze con la sentenza n. 496 del 4 aprile 2025.
02/05/2025
La sentenza n. 496 del 4 aprile 2025 del Tribunale di Firenze affronta il tema dell'onere della prova nell'ambito dei contratti di apprendistato. In particolare, il giudice ha ribadito che, in caso di contestazione sull'effettivo svolgimento dell'attività formativa, spetta al datore di lavoro dimostrare di aver adempiuto agli obblighi formativi previsti dal contratto.
 
Nel caso esaminato, un lavoratore aveva sostenuto di non aver ricevuto la formazione teorico-pratica prevista, nonostante la presenza formale di un piano formativo individuale. Il datore di lavoro, tuttavia, ha prodotto documentazione dettagliata, tra cui attestati di frequenza a corsi di formazione esterna, registri di formazione interna e verbali di incontri formativi, dimostrando così l'effettiva erogazione della formazione. Il Tribunale ha quindi respinto il ricorso del lavoratore, ritenendo che l'onere della prova fosse stato assolto dal datore di lavoro.
 
La sentenza si inserisce in un orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui l'inadempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro può comportare la trasformazione del contratto di apprendistato in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Tuttavia, come evidenziato anche dalla Corte di Cassazione, è il datore di lavoro che deve fornire la prova dell'effettiva erogazione della formazione o dimostrare che l'inadempimento è imputabile a cause non a lui ascrivibili.

 
 




 
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