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Distacco all'estero e computo del TFR

La Suprema Corte con l'ordinanza 23778 del 1° ottobre 2018 ha confermato la sentenza di appello in cui si riconoscevano come base di calcolo del TFR solo le voci di natura retributiva e non di rimborso spese
25/10/2018
La sentenza ha visto esaminato il caso di un lavoratore, bancario trasferito all’estero, che ha rivendicato differenze a titolo di trattamento di fine rapporto relativamente alle indennità ed ai rimborsi fruiti nel periodo di lavoro estero.
 
I giudici di merito hanno accolto solo parzialmente la domanda ritenendo che:
  • le voci “rimborso forfettario per lo svolgimento all’estero della funzione”, “maggiori spese familiari trasferiti” e “differenziale costo della vita estero” fossero computabili nella base di computo del TFR per la loro natura retributiva
  • le voci “una tantum trasferimento”, “diaria per trasferimento”, “viaggi per ferie in Italia", “spese scolastiche” non fossero computabili ai fini del TFR in quanto aventi natura di rimborso spese e corrisposti in virtù e ragione del trasferimento
  • la fornitura dell’alloggio non fosse computabile nel TFR in quanto volta a sopperire agli esborsi che il lavoratore avrebbe dovuto all’uopo affrontare in virtù del trasferimento.

Tale pronuncia, impugnata sia dalla società che dal lavoratore, è stata confermata dalla Suprema Corte che ha condiviso la valutazione operata dai giudici di merito circa la natura dei vari emolumenti e benefit, precisando gli elementi da valutare per determinare la natura retributiva o risarcitoria dei vari trattamenti esteri.
 
In particolare, la Corte di Cassazione ha ricordato che per identificare i caratteri propri della subordinazione rilevano:
  • la continuità, periodicità ed obbligatorietà della somma corrisposta o del beneficio riconosciuto
  • l’assenza di giustificativi di spesa
  • il rapporto di necessaria funzionalità con la prestazione lavorativa
  • la funzione di salvaguardia del livello retributivo
  • la soggezione ad imponibile previdenziale
Quanto alle voci di natura risarcitoria, la Suprema Corte ha invece precisato che rileva essenzialmente la finalità di tenere indenne il lavoratore da spese che non avrebbe affrontato in assenza del trasferimento.

 
 




 
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