Il lavoratore, individuato nella procedura di licenziamento collettivo in quanto addetto al reparto oggetto di riorganizzazione ed esubero, aveva impugnato il recesso lamentando la mancata comparazione con dipendenti addetti ad altro reparto rispetto ai quali vantata analoga professionalità.
Nel giudizio di merito il lavoratore aveva altresì allegato e provato la propria professionalità e fungibilità rispetto agli addetti ad altro reparto.
Proprio alla luce di tale fungibilità la Corte di appello di Roma aveva annullato il licenziamento ritenendo illegittima la mancata comparizione con gli addetti di altro reparto ed analoga professionalità.
Tale statuizione è stata confermata dalla Suprema Corte che ha ribadito come, pur potendosi per esigenze tecnico-produttive ed organizzative limitare la scelta dei lavoratori a quelli addetti al reparto interessato dall'esubero, una simile limitazione debba però escludersi ove i lavoratori addetti al reparto abbiano una professionalità (es. per il loro pregresso impiego in altri reparti) che consenta la loro ricollocazione in altri reparti
La Corte ha con l'occasione precisato che l'onore di dedurre e provare detta fungibilità grava sul lavoratore.