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Diritto di precedenza per i lavoratori a termine e in apprendistato

Con l’interpello n.2 del 2017, il Ministero del lavoro chiarisce le modalità di applicazione della disciplina del diritto di precedenza in caso di prosecuzione di un rapporto di apprendistato, al termine del periodo di formazione
31/08/2017
In risposta ad un duplice interpello formulato dalla Confcommercio, il Ministero del Lavoro ha precisato che il diritto di precedenza previsto dall’art. 24, D.Lgs. n. 81/2015 a favore dei lavoratori che abbiano operato con contratti a termine per più di sei mesi non possa ritenersi violato dalla prosecuzione del rapporto di lavoro già instaurato con un apprendista in quanto non è configurabile in tal caso una nuova assunzione né dall’assunzione di un lavoratore con contratto di apprendistato laddove il lavoratore con diritto di precedenza abbia già la formazione oggetto del contratto di apprendistato.
 
In particolare, la Confcommercio chiedeva se, ai sensi della citata disposizione normativa, possano o meno costituire violazione del predetto diritto di precedenza di un lavoratore a tempo determinato:
  • sia l’ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo formativo del contratto di apprendistato stipulato con un lavoratore già in forza presso la stessa azienda;
  • sia la nuova assunzione, con contratto di apprendistato, di un altro lavoratore.
Come accennato, il Ministero ha dato una risposta negativa ai questiti, a partire dalla lettura del richiamato articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015, ai sensi del quale “salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.” 
 
Secondo l'Amministrazione, non viene violato alcun diritto di precedenza in quanto il rapporto di apprendistato (nel caso di specie, professionalizzante) è, fin dall’inizio, a tempo indeterminato (art. 41, comma 1, del D.L.vo n. 81/2015) e il “consolidamento” del rapporto al termine del periodo formativo (con il non esercizio datoriale della facoltà di recesso ex art. 2118 c.c.) non rappresenta altro che la naturale prosecuzione di quel contratto al termine del periodo di formazione.
 
L’assunzione di un apprendista per il conseguimento di una qualifica già ricoperta dal lavoratore a termine non viola quindi il diritto di precedenza del medesimo che potrebbe essere invocato solo ove il contratto di apprendistato fosse finalizzato al conseguimento di una qualifica superiore rispetto a quella già svolta.
 
 

 
 




 
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