È illegittimo utilizzare i permessi sindacali per soddisfare esclusivamente esigenze personali o familiari. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 29135 del 12 novembre 2024.
Il caso di specie riguarda un dirigente sindacale provinciale che, nei due giorni di permesso sindacale concessogli, era stato scoperto, a seguito di attività investigativa disposta dal datore di lavoro, mentre accompagnava il figlio alle prove di selezione per l’arruolamento volontario nelle Forze Armate, senza svolgere alcuna attività sindacale.
La Corte d’Appello aveva già confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa, evidenziando che i permessi sindacali, previsti dall’art. 30 dello Statuto dei lavoratori, erano stati usati per scopi esclusivamente personali. Inoltre, la Corte aveva ritenuto proporzionata la sanzione del licenziamento, in quanto l’illecito comportava una grave compromissione del rapporto fiduciario, trattandosi non di una semplice assenza ingiustificata, ma di un abuso di permessi retribuiti concessi per finalità sindacali.
La Cassazione, chiamata a decidere sull’impugnazione del licenziamento presentata dal lavoratore, si è espressa sul legittimo utilizzo dei permessi sindacali. Nell’ordinanza, i giudici hanno chiarito che, sebbene il diritto ai permessi sindacali abbia natura potestativa per il dirigente, il datore di lavoro mantiene il diritto di verificare che tali permessi siano effettivamente impiegati per partecipare alle attività sindacali, come stabilito da precedenti giurisprudenziali (Cassazione 11759/2003).
La Corte ha inoltre respinto il riferimento a un precedente invocato dal ricorrente (Cassazione 6495/2021), spiegando che in quel caso il lavoratore aveva comunque svolto attività riconducibili al mandato sindacale. Nel caso in esame, invece, le indagini hanno dimostrato che il permesso era stato utilizzato unicamente per fini personali, senza alcun legame con l’attività sindacale o la tutela dei lavoratori dell’azienda.
Di conseguenza, la Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità del licenziamento e ribadendo che i permessi sindacali devono essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento del mandato sindacale, in conformità alla normativa vigente.
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