Con ordinanza n. 3146 del 12 febbraio 2026, la Corte di Cassazione ha affermato che, in presenza di una telefonata al dirigente caratterizzata da un “gesto d’impeto in parte giustificato dal contesto”, non spetta al dipendente la reintegra nel posto di lavoro, ma trova applicazione la tutela indennitaria pari a 12 mensilità dell’ultima retribuzione utile ai fini del TFR, non soggette a contribuzione previdenziale, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23/2015.
Nel caso esaminato, i giudici di legittimità hanno ritenuto corretta la decisione della Corte d’Appello, che aveva richiamato le nozioni di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, nonché i principi consolidati in materia di proporzionalità della sanzione espulsiva. La condotta del lavoratore, pur censurabile, è stata valutata alla luce del contesto in cui si è verificata, risultando non tale da giustificare la tutela reintegratoria, ma idonea a fondare esclusivamente una tutela di natura indennitaria.