Con la sentenza n. 701 del 17 febbraio 2026, il Tribunale di Catania afferma che lo svolgimento di ore supplementari da parte di un lavoratore part-time non determina, di per sé, la trasformazione automatica del rapporto in full-time.
Il giudice ricorda che il datore di lavoro può richiedere prestazioni supplementari nei limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Perché si configuri una trasformazione del rapporto occorre, invece, che l’orario pieno venga svolto in modo costante, continuativo e sistematico, così da far emergere una volontà stabile delle parti di modificare l’assetto originario del contratto.
Nel caso concreto, le ore supplementari risultavano variabili nel tempo, non avevano mai raggiunto in modo stabile il monte ore del full-time ed erano giustificate da esigenze organizzative aziendali. In assenza di una prestazione a tempo pieno strutturalmente consolidata, il Tribunale ha escluso la trasformazione del rapporto.
Respinta anche la domanda di superiore inquadramento.
La decisione richiama l’orientamento della Corte di Cassazione (sentenze n. 4550/2024 e n. 3293/2024), secondo cui solo un utilizzo sistematico e non occasionale dell’orario pieno può integrare una modifica di fatto del contratto part-time.