NASpI e indennità sostitutiva della reintegra: quando va restituita la disoccupazione

Cassazione (n. 24981/2026): la NASpI non viene meno automaticamente con la sentenza di reintegra, ma non spetta per il periodo successivo alla scelta delle 15 mensilità sostitutive
10/09/2026

Con la sentenza n. 24981 del 3 settembre 2026, la Corte di Cassazione è intervenuta sul diritto alla NASpI dopo l’annullamento del licenziamento e l’ordine di reintegrazione, precisando gli effetti della scelta del lavoratore di optare per l’indennità sostitutiva della reintegra.

Il caso riguardava alcuni lavoratori coinvolti in un licenziamento collettivo, successivamente dichiarato illegittimo con conseguente ordine di reintegrazione. L’INPS aveva chiesto loro la restituzione della NASpI percepita e la Corte d’Appello aveva accolto la richiesta, ritenendo che l’annullamento del licenziamento, ricostituendo il rapporto di lavoro con effetto retroattivo, facesse venir meno lo stato di disoccupazione posto alla base della prestazione.

 

La Cassazione ha escluso che il diritto alla NASpI venga meno automaticamente per il solo fatto che una sentenza abbia annullato il licenziamento e disposto la reintegrazione. Per ottenere la restituzione dell’indennità di disoccupazione percepita tra il licenziamento e la reintegra è necessario che il rapporto di lavoro sia stato effettivamente ricostituito a ogni effetto, anche sotto il profilo economico.

Questa condizione non ricorre quando il lavoratore sceglie le 15 mensilità sostitutive della reintegrazione, determinando così la risoluzione del rapporto. La NASpI percepita nel periodo precedente all’esercizio dell’opzione non deve pertanto essere restituita sulla sola base della sentenza che aveva disposto la reintegra.

 

Diversa è la situazione per il periodo successivo alla scelta dell’indennità sostitutiva: da quel momento, secondo la Cassazione, il lavoratore non si trova più in uno stato di disoccupazione involontaria e non può continuare a beneficiare della NASpI. Su queste basi, la Suprema Corte ha accolto, nei termini indicati, il ricorso dei lavoratori.


 
 




 
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