Con la sentenza n. 419 dell’11 marzo 2026, il Tribunale di Brescia torna sul tema della distinzione tra precarietà e stabilità nei rapporti di somministrazione.
Nel caso esaminato, un lavoratore, inizialmente assunto a termine e successivamente stabilizzato dall’agenzia di somministrazione, aveva continuato a prestare attività per anni presso la medesima azienda utilizzatrice. Secondo il ricorrente, tale utilizzo prolungato integrava una forma di precarietà in contrasto con la disciplina sui contratti a termine e con i principi europei.
Il giudice ha respinto il ricorso, precisando che:
• non vi è una successione di contratti a termine;
• il lavoratore è titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’agenzia (staff leasing);
• anche nei periodi privi di missione, il rapporto prosegue, con diritto all’indennità di disponibilità.
La somministrazione a tempo indeterminato configura dunque un rapporto stabile, non assimilabile al lavoro precario, con conseguente inapplicabilità dei limiti temporali previsti per i contratti a termine.