La Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione, sentenza 17 marzo 2026, C-258/24) ha stabilito che un’organizzazione religiosa non può automaticamente licenziare un dipendente per aver abbandonato la Chiesa, se tale requisito non è essenziale per l’attività svolta.
Il caso riguarda una consulente di un’associazione cattolica tedesca che, dopo aver formalmente lasciato la Chiesa, è stata licenziata per violazione dell’obbligo di lealtà. I giudici nazionali avevano già ritenuto il licenziamento discriminatorio; la questione è stata quindi sottoposta alla Corte UE.
La Corte ha qualificato il licenziamento come discriminazione diretta fondata sulla religione, poiché la regola si applicava solo ai dipendenti cattolici: chi non era mai stato membro della Chiesa non poteva essere licenziato per lo stesso motivo.
Il punto centrale riguarda la possibilità di giustificare tale differenza di trattamento. La direttiva 2000/78 consente alle organizzazioni religiose di imporre requisiti di lealtà, ma solo a condizioni rigorose: il requisito deve essere essenziale, legittimo e proporzionato rispetto all’attività svolta, e deve esistere un nesso diretto tra mansioni e appartenenza religiosa.
Nel caso concreto, la Corte ha evidenziato diversi elementi decisivi:
- l’associazione impiegava anche consulenti non cattolici per le stesse funzioni;
- la lavoratrice continuava a rispettare le linee etiche dell’organizzazione;
- l’abbandono della Chiesa era motivato da ragioni fiscali, non da dissenso dottrinale;
- non vi era alcun comportamento pubblico ostile alla Chiesa.
In queste condizioni, il requisito di non abbandonare la Chiesa non può essere considerato essenziale per l’attività lavorativa, né proporzionato.
La Corte ha inoltre precisato che non basta invocare l’autonomia delle organizzazioni religiose: spetta al datore di lavoro dimostrare concretamente che il comportamento del dipendente comporta un rischio reale e serio per l’identità dell’organizzazione. Tale valutazione è soggetta a controllo giurisdizionale effettivo.
Ne deriva che il diritto dell’Unione osta a normative nazionali che consentano il licenziamento per abbandono della Chiesa in situazioni come quella esaminata, in cui l’appartenenza religiosa non è indispensabile per le mansioni svolte.
La decisione rafforza l’equilibrio tra autonomia delle organizzazioni religiose e divieto di discriminazione, chiarendo che gli obblighi di lealtà non possono trasformarsi in vincoli generalizzati di appartenenza religiosa quando non strettamente necessari all’attività lavorativa.