Con la sentenza n. 13734/2026 la Corte di Cassazione torna sul delicato rapporto tra disabilità, assenze per malattia e licenziamento per superamento del periodo di comporto, confermando un orientamento ormai consolidato: l’applicazione delle ordinarie regole sul comporto a un lavoratore con disabilità può tradursi in una forma di discriminazione indiretta quando non tenga conto della particolare condizione di svantaggio derivante dall’handicap.
La Corte ribadisce che, quando il datore di lavoro conosce – o avrebbe potuto conoscere con l’ordinaria diligenza – la condizione di disabilità del dipendente, sorge l’obbligo di verificare se le assenze siano collegate a tale condizione e di valutare l’adozione di accomodamenti ragionevoli prima di procedere al licenziamento. Tale verifica richiede un’effettiva interlocuzione tra azienda e lavoratore, che diventa una fase imprescindibile del procedimento.
L’aspetto più interessante della pronuncia riguarda però un diverso profilo. La Cassazione prende atto delle difficoltà che le imprese possono incontrare nel dimostrare di aver adottato tutti gli accomodamenti ragionevoli necessari, soprattutto quando la contrattazione collettiva non fornisce indicazioni operative sufficientemente precise. Proprio questa possibile “impossibilità” probatoria viene valorizzata dalla Corte, che richiama l’attenzione anche sulle conseguenze sanzionatorie particolarmente severe previste in caso di licenziamento discriminatorio.
Per tale ragione la Suprema Corte rinvia la controversia alla Corte d’Appello, lasciando aperta anche la questione della proporzionalità del regime sanzionatorio applicabile in questi casi.
La sentenza conferma l'orientamento rigoroso della giurisprudenza in materia di accomodamenti ragionevoli, ma al tempo stesso evidenzia le difficoltà applicative che possono sorgere quando la contrattazione collettiva non disciplina in modo puntuale la gestione delle assenze dei lavoratori con disabilità. Alcuni passaggi della motivazione sembrano inoltre lasciare aperti interrogativi sulla concreta esigibilità degli obblighi gravanti sul datore di lavoro e sulla proporzionalità del regime sanzionatorio conseguente alla loro violazione.