La Cassazione, con l’ordinanza n. 13731 dell’11 maggio 2026, chiarisce che, salvo diverse previsioni del contratto collettivo, la modalità utilizzata dal datore di lavoro per comunicare il licenziamento non incide sulla validità del recesso, purché questo sia formulato per iscritto e portato a conoscenza del dipendente.
Nel caso esaminato, un lavoratore aveva impugnato il licenziamento sostenendone la nullità perché trasmesso tramite e-mail ordinaria, ritenuta non conforme a quanto previsto dal CCNL. La Corte d’Appello aveva però respinto il ricorso, confermando la legittimità del provvedimento.
La Suprema Corte ha condiviso tale impostazione, ricordando che l’art. 2 della legge n. 604/1966 richiede esclusivamente la forma scritta del licenziamento. In assenza di specifiche clausole collettive sulle modalità di trasmissione, ciò che rileva è che il lavoratore abbia avuto effettiva conoscenza del recesso.
Secondo i giudici, il licenziamento costituisce infatti un negozio giuridico unilaterale e recettizio: la validità dell’atto dipende quindi dalla sua ricezione, non dal mezzo utilizzato per comunicarlo.