DVR: il datore non risponde dei rischi derivanti da prassi illecite ignote e non conoscibili

Cassazione (n. 26679/2026): l'obbligo di valutazione dei rischi non si estende a comportamenti illeciti non conosciuti né conoscibili con l'ordinaria diligenza
24/07/2026

valutazione dei rischi, precisando quando una prassi lavorativa irregolare debba essere presa in considerazione all'interno del documento di valutazione dei rischi (DVR).

 

Il caso trae origine dal procedimento nei confronti del legale rappresentante di un'impresa, imputato per non avere valutato nel DVR i rischi connessi a una lavorazione che aveva determinato un grave infortunio a un dipendente. Il Tribunale lo aveva assolto, escludendo la sussistenza del reato di omessa valutazione dei rischi.

 

Contro tale decisione il Pubblico Ministero proponeva ricorso per cassazione.

La Suprema Corte conferma l'assoluzione, affermando che l'omessa considerazione nel DVR di una prassi contra legem può assumere rilievo soltanto quando tale prassi sia conosciuta dal datore di lavoro oppure conoscibile mediante l'ordinaria diligenza richiesta nell'organizzazione dell'attività aziendale.

 

Al contrario, una prassi illecita sconosciuta e non conoscibile non costituisce, di per sé, una carenza del documento di valutazione dei rischi.

La Cassazione aggiunge che il DVR non è tenuto a contemplare neppure una deviazione operativa meramente occasionale, estranea alle lavorazioni effettivamente affidate ai dipendenti, non prevista dalle procedure aziendali e non conoscibile con l'ordinaria diligenza.

Nel caso esaminato, la lavorazione da cui era derivato l'infortunio non risultava prevista dal mansionario ed era estranea alle mansioni assegnate al lavoratore coinvolto. Per tale ragione, la Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito e ha rigettato il ricorso del Pubblico Ministero.

 

La pronuncia ribadisce che l'obbligo di valutazione dei rischi deve essere rapportato all'organizzazione concreta dell'impresa e ai rischi effettivamente conoscibili dal datore di lavoro, senza estendersi a comportamenti estemporanei o a prassi illecite delle quali egli non abbia, né possa avere con l'ordinaria diligenza, alcuna conoscenza.

 
 




 
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