Il furto commesso dal lavoratore in danno del datore di lavoro integra una grave violazione degli obblighi di fedeltà e correttezza, idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario e a giustificare il licenziamento per giusta causa.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7712/2026, torna sul tema del licenziamento disciplinare per furto in azienda, confermandone la legittimità anche in presenza di condotte che, pur non di rilevante valore economico, risultano comunque idonee a compromettere il rapporto fiduciario.
Nel caso esaminato, il lavoratore aveva sottratto beni aziendali: un comportamento che i giudici hanno ritenuto sufficiente a giustificare il recesso immediato, senza necessità di valutare la tenuità del danno patrimoniale.
Il furto in azienda costituisce una violazione grave degli obblighi contrattuali.
La lesione del vincolo fiduciario è elemento centrale nella valutazione.
Non rileva il modesto valore dei beni sottratti, ma la natura della condotta.
La decisione si inserisce nel solco di un orientamento consolidato: nei rapporti di lavoro subordinato, l’affidamento e la lealtà rappresentano presupposti essenziali, la cui compromissione può legittimare il licenziamento per giusta causa.
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