Con l’ordinanza n. 4371 del 26 febbraio 2026, la Corte di cassazione si è pronunciata sul licenziamento intimato a un dipendente che, in assenza di autorizzazione e senza alcun collegamento con le mansioni svolte, aveva proceduto alla sincronizzazione di centinaia di file aziendali di rilevanza strategica.
Il lavoratore aveva impugnato il recesso irrogatogli per aver effettuato l’operazione alle ore 6 del mattino di una giornata in cui si trovava in ferie, trasferendo simultaneamente file riservati concernenti, tra l’altro, i programmi di produzione e la gestione del personale. La Corte d’Appello, pur riconoscendo la rilevanza disciplinare della condotta, aveva ritenuto non proporzionata la sanzione espulsiva.
La Cassazione conferma tale impostazione. La sincronizzazione massiva di file aziendali riservati non può essere considerata irrilevante, soprattutto quando non trovi alcuna plausibile giustificazione nelle mansioni affidate al dipendente e sia posta in essere in un momento del tutto inconsueto per l’attività lavorativa. Si tratta di un comportamento oggettivamente grave, idoneo a incidere sul rapporto fiduciario.
Tuttavia, pur riconoscendo la sussistenza dell’illecito disciplinare, la Suprema Corte rigetta il ricorso del lavoratore e conferma la valutazione della Corte territoriale circa il difetto di proporzionalità del licenziamento, ritenendo che, nel caso concreto, la sanzione espulsiva non risultasse adeguatamente commisurata alla condotta accertata.