Con la sentenza n. 43 del 30 giugno 2025, la Corte d’Appello di Campobasso ha confermato la legittimità del licenziamento di un’operatrice socio‑sanitaria, destinataria di una misura cautelare di interdizione temporanea di sei mesi dall’attività lavorativa, intimato da una casa di riposo.
In primo grado, il Tribunale di Larino aveva ritenuto illegittimo il licenziamento, osservando che l’assenza della lavoratrice non fosse a lei imputabile, essendo conseguenza di un provvedimento giudiziario.
La Corte d’Appello ha parzialmente condiviso tale valutazione, escludendo che potesse configurarsi un giustificato motivo soggettivo. Tuttavia, ha ritenuto sussistente un giustificato motivo oggettivo, fondato sull’impossibilità sopravvenuta della prestazione, alla luce del concreto contesto organizzativo dell’azienda e dell’impatto dell’assenza prolungata.
La valutazione è stata compiuta in base a una prospettiva ex ante: al momento del licenziamento, la lavoratrice risultava già assente da dieci giorni e la misura interdittiva prevedeva una sospensione potenzialmente di sei mesi. Inoltre, nel medesimo periodo, risultavano assenti otto operatori su dodici, con conseguenti difficoltà operative per la struttura.
Sulla base di tali circostanze, i giudici hanno ritenuto che la casa di riposo potesse legittimamente non avere più interesse a ricevere la prestazione lavorativa, configurandosi quindi una causa oggettiva idonea a giustificare il recesso.