Con l’ordinanza n. 11929 del 29 aprile 2026, la Corte di Cassazione ha ribadito che il carattere ingiurioso del licenziamento, idoneo a fondare un autonomo risarcimento del danno non patrimoniale per lesione della dignità del lavoratore, non coincide automaticamente con l’illegittimità del recesso, ma richiede la presenza di modalità offensive o vessatorie specifiche. La vicenda riguardava un lavoratore destinatario, nel tempo, di tre distinti licenziamenti – due disciplinari e uno per giustificato motivo oggettivo – tutti successivamente dichiarati illegittimi in sede giudiziaria. Sulla base di tali circostanze, il dipendente aveva chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale sostenendo che la reiterazione dei provvedimenti espulsivi, la manifesta infondatezza delle motivazioni addotte dal datore di lavoro e la prevedibile diffusione della notizia nell’ambiente lavorativo integrassero gli estremi di un licenziamento ingiurioso.
La Corte d’Appello aveva accolto la domanda, ritenendo che l’insieme di tali elementi fosse sufficiente a configurare una lesione della dignità e dell’onore del lavoratore. La Cassazione ha però ribaltato questa conclusione, chiarendo che il risarcimento ulteriore rispetto a quello già riconosciuto per l’illegittimità del licenziamento è ammissibile solo quando il recesso presenti modalità concretamente offensive, umilianti o vessatorie, oppure quando venga accompagnato da forme di pubblicità ingiustificate e lesive della reputazione del dipendente. Secondo i giudici di legittimità, la semplice reiterazione di licenziamenti fondati su ragioni inesistenti o successivamente giudicate illegittime non basta, di per sé, a rendere il recesso ingiurioso. In assenza di specifiche modalità offensive nella gestione del licenziamento, non può quindi riconoscersi un danno ulteriore rispetto a quello derivante dall’illegittimità del provvedimento. Su queste basi, la Suprema Corte ha accolto il ricorso della società, escludendo il diritto del lavoratore al risarcimento del danno non patrimoniale richiesto.