Il datore di lavoro può comunicare il licenziamento anche tramite WhatsApp, purché il messaggio consenta di identificare mittente, destinatario e contenuto del recesso. È quanto afferma il Tribunale di Napoli Nord con la sentenza n. 4481 del 14 novembre 2025.
Il giudice precisa però che la forma della comunicazione non può eludere le garanzie del procedimento disciplinare. In mancanza della preventiva contestazione degli addebiti e del rispetto dei termini per le difese del lavoratore, il licenziamento resta radicalmente nullo.
Nel caso esaminato, l’azienda aveva inviato al dipendente un semplice messaggio di recesso, senza alcuna contestazione formale, senza addebiti specifici e senza concedere il tempo per le giustificazioni. Il Tribunale ha quindi dichiarato la nullità del provvedimento e ordinato la reintegrazione, applicando la tutela reale anche in presenza di un organico inferiore ai 15 dipendenti, trattandosi di violazione delle garanzie procedurali fondamentali.