Il Tribunale di Perugia, facendo applicazione dei principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156/2025, ha stabilito che l'adesione a una confederazione e firma di un CCNL in altro comparto non bastano
Il datore di lavoro può negare le prerogative sindacali previste dallo Statuto dei Lavoratori quando l’organizzazione non dimostri una effettiva rappresentatività nel settore produttivo di riferimento: la mera adesione a una confederazione nazionale rappresentativa non è sufficiente a integrare il requisito.
Lo ha affermato il Tribunale di Perugia con decreto del 16 gennaio 2026, tra le prime applicazioni della sentenza n. 156/2025 della Corte costituzionale, che ha esteso la possibilità di costituire RSA anche ai sindacati “comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale”, pur non firmatari né partecipanti alle trattative del contratto applicato in azienda.
Secondo la Consulta, infatti, le RSA possono essere costituite dai sindacati che:
i) abbiano sottoscritto il contratto collettivo applicato in azienda;
ii) pur non firmatari, abbiano partecipato alle trattative;
iii) anche senza firma né partecipazione, siano comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.
Nel caso esaminato, l’organizzazione sindacale ricorrente – che aveva agito ex art. 28 l. 300/1970 per comportamento antisindacale – sosteneva di integrare il requisito in quanto aderente a una confederazione ritenuta maggiormente rappresentativa (anche per la presenza in sedi istituzionali quali CNEL, INPS, INAIL e OIL) e firmataria di un CCNL, sebbene in un settore diverso da quello dell’azienda.
Il Tribunale ha respinto il ricorso, enunciando due principi di rilievo operativo.
In primo luogo, l’irrilevanza della sola adesione confederale: la rappresentatività deve essere propria dell’organizzazione che intende costituire la RSA e non può essere desunta in via riflessa dall’appartenenza a una confederazione nazionale.
In secondo luogo, la necessaria valutazione settoriale della rappresentatività: il requisito della “maggiore rappresentatività comparativa” va verificato con riferimento al settore produttivo in cui opera l’azienda. La firma di un CCNL in altro comparto non è idonea a fondare la legittimazione. Per beneficiare del nuovo criterio, ha precisato il giudice, occorre che “l’organizzazione si sia già imposta nel settore di riferimento pur non sottoscrivendo alcun contratto di lavoro e non partecipando alle relative trattative”.
L’onere della prova grava dunque sul sindacato che invoca il nuovo parametro introdotto dalla Corte costituzionale.
Resta tuttavia aperto il nodo dell’assenza di una legge sulla rappresentanza nel settore privato: i parametri tradizionalmente utilizzati dalla giurisprudenza (consistenza associativa, diffusione territoriale, partecipazione ad azioni di autotutela e gestione delle controversie) non sono assistiti da strumenti normativi di misurazione oggettiva, con il concreto rischio di un incremento del contenzioso.