La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11253/2026, ha ribadito che la minaccia di perdere il posto di lavoro, anche se non espressa in forma esplicita, può integrare il reato di estorsione quando viene utilizzata per costringere il lavoratore ad accettare condizioni di lavoro illegittime e peggiorative.
Nel caso esaminato, un’azienda del settore fotovoltaico impiegava lavoratori stranieri applicando trattamenti economici inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi e condizioni lavorative non conformi alla normativa vigente. A tale situazione si accompagnava la prospettazione del licenziamento come strumento di pressione, oltre alla negazione di diritti connessi alla cessazione del rapporto.
La difesa aveva sostenuto che i lavoratori avessero aderito volontariamente alle condizioni e che la condotta fosse riconducibile, al più, alla fattispecie di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ex art. 603-bis c.p. Tuttavia, la Corte ha escluso tale qualificazione, ritenendo integrato il più grave reato di estorsione ai sensi dell’art. 629 c.p.
Secondo i giudici, l’elemento decisivo risiede nell’utilizzo della minaccia di licenziamento come mezzo coercitivo per conseguire un ingiusto profitto, rappresentato dal risparmio sui costi del lavoro attraverso retribuzioni inferiori, orari eccedenti e mancato pagamento di somme dovute.
È stato inoltre chiarito che l’eventuale adesione iniziale dei lavoratori alle condizioni non esclude la responsabilità penale: la successiva pressione esercitata mediante la minaccia incide infatti sulla libertà di autodeterminazione del dipendente.
Diversamente, è stata annullata la condanna nei confronti di una figura amministrativa dell’azienda, in assenza di prova di un coinvolgimento diretto nella condotta estorsiva.
La Corte ha infine escluso qualsiasi reale situazione di equilibrio tra datore di lavoro e lavoratori, anche quando questi ultimi perseguano interessi personali, come l’ottenimento del permesso di soggiorno, riconoscendo comunque la loro condizione di vulnerabilità.