La Cassazione, con la sentenza n. 28367 del 27 ottobre 2025, afferma che lo svolgimento di un’attività extra-lavorativa non occasionale e incompatibile con le condizioni fisiche del dipendente costituisce una grave violazione degli obblighi di fedeltà, correttezza e buona fede, soprattutto quando tali attività possono aggravare patologie già note e contrastano con le prescrizioni del medico competente.
Nel caso esaminato, il lavoratore aveva impugnato il licenziamento ricevuto per aver svolto allenamenti come personal trainer nonostante fosse stato dichiarato inidoneo alla movimentazione di carichi superiori a 18 kg. La Corte d’appello aveva già ritenuto legittimo il recesso, rilevando l’incompatibilità dell’attività svolta con le limitazioni indicate dal medico aziendale.
La Cassazione conferma: anche fuori dai periodi di malattia, un comportamento extralavorativo che espone a rischi di aggravamento della propria condizione fisica compromette la fiducia del datore di lavoro e integra una violazione dei doveri fondamentali del rapporto. Su tali basi, il ricorso del lavoratore viene rigettato e il licenziamento dichiarato pienamente legittimo.