La procedura per il rinnovo delle RSU non può essere revocata o sospesa dal sindacato che ha indetto le elezioni. Una volta avviata la competizione elettorale, il controllo dell’intero iter passa infatti al comitato elettorale, organo terzo incaricato di garantire il corretto svolgimento della consultazione. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12815/2026, pubblicata il 5 maggio scorso.
La vicenda nasce dal comportamento di una società che, dopo l’indizione delle elezioni RSU da parte della FILCAMS CGIL e la successiva comunicazione di revoca della procedura da parte dello stesso sindacato, aveva ritenuto decaduta la rappresentanza sindacale unitaria, rifiutandosi di fornire l’elenco dei dipendenti aventi diritto al voto e di mettere a disposizione i locali necessari allo svolgimento delle elezioni richiesti da un’altra organizzazione sindacale che aveva presentato la propria lista.
Secondo la Suprema Corte, l’Accordo interconfederale del 27 luglio 1994 attribuisce certamente ai sindacati il potere di iniziativa nell’indizione delle elezioni, ma non riconosce alcun potere successivo di revoca o sospensione della procedura. La scelta di avviare il rinnovo delle RSU costituisce dunque una facoltà, ma una volta esercitata determina l’attivazione di un procedimento autonomo, disciplinato da regole proprie e affidato alla gestione del comitato elettorale.
La sentenza ricostruisce nel dettaglio l’architettura dell’accordo interconfederale, evidenziando come il comitato elettorale sia l’unico soggetto competente a presidiare tutte le fasi della consultazione: dalla ricezione delle liste alla verifica della loro validità, dalla costituzione dei seggi fino alla proclamazione dei risultati.
La Cassazione sottolinea inoltre che il comitato elettorale mantiene la propria operatività anche se uno dei sindacati ritira i componenti inizialmente designati. L’accordo, infatti, prevede che ciascuna organizzazione “possa” designare un componente, ma non impone che tutte le organizzazioni siano necessariamente rappresentate affinché il comitato continui a operare validamente.
Di conseguenza, il datore di lavoro, una volta avviata la procedura elettorale, deve interloquire esclusivamente con il comitato elettorale e fornire tutta la collaborazione necessaria prevista dall’accordo interconfederale, compresi l’elenco dei lavoratori aventi diritto al voto, i locali e gli strumenti necessari alle operazioni elettorali.
Nel caso concreto, il rifiuto dell’azienda di consentire il regolare svolgimento delle elezioni è stato qualificato come comportamento antisindacale ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, poiché ha impedito a un’organizzazione sindacale legittimata di partecipare alla competizione elettorale.
La Corte ha quindi rigettato il ricorso della società, affermando il principio secondo cui “in tema di elezione delle RSU, l’Accordo interconfederale 27 luglio 1994 non consente alcun potere di revoca o sospensione della procedura elettorale all’organizzazione sindacale che ha avviato la competizione elettorale”.