Con la sentenza n. 508/2026, la Corte d'Appello di Bologna ha stabilito che, per applicare la procedura delle dimissioni per fatti concludenti prevista dall'articolo 26, comma 7-bis, del D.Lgs. 151/2015, non è possibile utilizzare automaticamente i termini fissati dai contratti collettivi per il licenziamento disciplinare dovuto ad assenza ingiustificata.
Secondo i giudici, le due discipline hanno finalità differenti: le clausole disciplinari individuano la gravità dell'inadempimento che può giustificare il licenziamento, mentre le dimissioni di fatto presuppongono che dall'assenza prolungata possa desumersi una volontà inequivocabile del lavoratore di interrompere il rapporto.
La contrattazione collettiva può comunque stabilire termini diversi da quello legale di 15 giorni, anche inferiori, purché siano espressamente previsti per le dimissioni di fatto e sufficientemente ampi da consentire di riconoscere una volontà dimissionaria non equivoca. In assenza di una previsione specifica, si applica il termine stabilito dalla legge.
La Corte d'Appello di Bologna interpreta inoltre i 15 giorni come lavorativi e non di calendario, discostandosi dalle indicazioni contenute nella circolare n. 6/2025 del Ministero del Lavoro.
La pronuncia si inserisce in un quadro giurisprudenziale ancora controverso, nel quale persistono orientamenti differenti sulla possibilità di applicare termini contrattuali inferiori a quello legale. In attesa di un chiarimento definitivo, l'utilizzo delle soglie previste per le infrazioni disciplinari espone il datore di lavoro al rischio di contenzioso.