La successiva stabilizzazione del rapporto di lavoro nella Pubblica Amministrazione non esclude il diritto al risarcimento del danno derivante dall'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 26566/2026.
La pronuncia richiama la nuova disciplina dell'articolo 36, comma 5, del D.Lgs. 165/2001, modificato dal D.L. 131/2024, convertito nella legge 166/2024, che prevede, in caso di abuso dei contratti a termine, un'indennità compresa tra 4 e 24 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, salva la possibilità per il lavoratore di dimostrare un danno maggiore.
Nel determinare l'importo, il giudice tiene conto della gravità della violazione, del numero dei contratti e delle proroghe, della durata complessiva del rapporto e dell'eventuale stabilizzazione del dipendente.
L'assunzione a tempo indeterminato, dunque, non costituisce più una ragione sufficiente per negare l'indennità risarcitoria, ma rappresenta uno degli elementi da considerare nella determinazione del suo ammontare.