Il Tar Campania–Napoli (Sez. IV), con sentenza 30 ottobre 2025, n. 7073, ribadisce che il CCNL richiamato negli atti di gara fissa il perimetro minimo, economico e normativo, delle tutele dei lavoratori impiegati nell’appalto pubblico. L’operatore può indicare un diverso CCNL solo dimostrandone l’equivalenza complessiva rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante, verificata prima dell’aggiudicazione secondo il metro globale e sintetico proprio del controllo di congruità.
La pronuncia riguarda una gara indetta da Trenitalia per il servizio di manutenzione programmata e correttiva degli impianti toilette del materiale rotabile in Campania. Il Tar ha confermato la correttezza della verifica condotta dalla Commissione sul CCNL proposto dall’aggiudicataria, ritenuto complessivamente equivalente a quello indicato nella lex specialis, nonché la congruità dei costi della manodopera.
Il Collegio ha ritenuto adeguato il raffronto tra trattamenti economici e istituti normativi (straordinari, ferie, malattia, infortuni, maternità, periodo di prova, bilateralità, previdenza e sanità integrativa), svolto sulla base delle tabelle ministeriali aggiornate e dei superminimi riconosciuti in misura fissa e continuativa per l’intera durata dell’appalto. Pur riconoscendo differenze strutturali tra i due contratti collettivi, il giudice ha affermato che esse non comprimono il livello minimo di tutela stabilito dal CCNL di gara.
Respinti anche i motivi sull’insostenibilità economica dell’offerta: in assenza di vincoli quantitativi predeterminati su ore e personale impiegato, i costi risultano coerenti con le fasce di presenziamento previste e con i valori medi di riferimento.
Il ricorso è stato respinto, con conferma della legittimità dell’aggiudicazione e delle valutazioni operate dalla stazione appaltante