Nel pubblico impiego, l’omissione della contestazione disciplinare determina l’invalidità dell’intero procedimento, poiché compromette in modo irrimediabile il diritto di difesa. È quanto affermato dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 3857/2026, accogliendo con rinvio il ricorso di un dipendente licenziato da una Asl napoletana.
La Corte d’appello aveva riformato la decisione del Tribunale, sostenendo che non esisterebbe un termine previsto a pena di nullità in relazione ai tempi e alle modalità della contestazione disciplinare. Aveva inoltre riconosciuto che, per un errore nell’indicazione dell’indirizzo, il lavoratore non aveva ricevuto tempestivamente la comunicazione degli addebiti, ma aveva ritenuto irrilevante tale circostanza, poiché lo stesso era comunque venuto a conoscenza del contenuto della contestazione attraverso un successivo provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare.
La Sezione lavoro ha respinto questa impostazione, chiarendo che la questione non riguarda la tardività della contestazione, bensì la sua totale assenza, fattispecie non assimilabili. Nel caso di contestazione tardiva, il diritto di difesa può risultare indebolito a causa del tempo trascorso; nell’ipotesi di omessa contestazione, invece, il procedimento prosegue sin dall’inizio senza che il dipendente conosca formalmente gli addebiti e possa replicare, con una lesione radicale delle garanzie difensive.
La Corte ha ribadito che la contestazione costituisce un momento essenziale del procedimento disciplinare, in quanto consente al pubblico dipendente di conoscere gli addebiti e di esercitare pienamente il diritto di difesa. Ne consegue che l’omissione non può essere sanata da atti successivi, anche se richiamano espressamente o implicitamente i contenuti della contestazione.
La conoscenza degli addebiti deve intervenire nelle forme proprie previste dal procedimento, affinché il dipendente possa difendersi in tutte le fasi, anche per evitare che il procedimento stesso progredisca. Ammettere forme di conoscenza diverse dalla comunicazione formale della contestazione, secondo la Suprema Corte, significherebbe alterare l’intero impianto del procedimento disciplinare.
Nel caso concreto, il lavoratore aveva appreso degli addebiti solo al momento della sospensione del procedimento disciplinare, oltre tre mesi dopo la contestazione mai pervenuta. Ciò gli aveva impedito di presentare tempestivamente le proprie giustificazioni in sede di audizione e di tentare un’immediata archiviazione. La causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda alla luce dei principi affermati dalla Cassazione.