Perdita di chance e premi di risultato: nessun risarcimento automatico senza prova concreta

La Corte di Cassazione ribadisce: la mancata fissazione degli obiettivi non basta, il lavoratore deve dimostrare l’effettiva probabilità di conseguirli
25/03/2026
Con l’ordinanza n. 1235 del 20 gennaio 2026, la Corte di Cassazione ha chiarito che, in materia di retribuzione di risultato, l’omessa assegnazione degli obiettivi individuali – anche se prevista da accordo sindacale – non comporta automaticamente il diritto al risarcimento del danno da perdita di chance.
 
Il caso riguarda alcuni lavoratori che avevano agito per ottenere il risarcimento, lamentando che l’azienda non avesse fissato gli obiettivi per gli anni 2013 e 2014. La Corte d’appello di Roma aveva respinto la domanda, rilevando che i ricorrenti non avevano allegato elementi concreti idonei a dimostrare che, se gli obiettivi fossero stati fissati, avrebbero avuto effettive possibilità di raggiungerli.
 
La Suprema Corte ha confermato tale impostazione, ribadendo un principio consolidato: il danno da perdita di chance non coincide con il mancato conseguimento del risultato economico, ma consiste nella perdita di una possibilità concreta di ottenerlo. Perché tale danno sia risarcibile, è necessario che il lavoratore dimostri – anche per presunzioni, ma su basi specifiche e circostanziate – l’esistenza di una probabilità seria e apprezzabile di conseguire il beneficio.
 
Nel caso esaminato, i lavoratori avevano fondato la propria pretesa esclusivamente sul mero inadempimento datoriale, senza fornire elementi relativi alle modalità di svolgimento dell’attività, al tipo di incarico o alle proprie capacità professionali. Tale carenza probatoria ha reso infondata la domanda risarcitoria.
 
La Cassazione ha inoltre dichiarato inammissibili le censure relative alla violazione delle norme processuali e sull’onere della prova, precisando che:
 
  • la violazione dell’art. 115 c.p.c. ricorre solo se il giudice utilizza prove non dedotte dalle parti, non quando valuta diversamente quelle disponibili;
  • la violazione dell’art. 2697 c.c. sussiste solo se l’onere della prova è attribuito alla parte sbagliata;
  • le contestazioni sulla valutazione di prove, indizi e presunzioni attengono al merito e non sono riesaminabili in sede di legittimità.
 
La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza consolidata, secondo cui la perdita di chance è un danno futuro, ma attuale nella sua consistenza giuridica, che richiede la prova concreta della probabilità di conseguire il vantaggio economico.
Ne consegue che non è configurabile alcun automatismo tra mancata fissazione degli obiettivi e diritto al risarcimento: l’onere probatorio resta integralmente in capo al lavoratore, che deve dimostrare, in termini di elevata probabilità, la reale possibilità di ottenere il premio di risultato.
 
 




 
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