Annunci di lavoro sui social: discriminatorio escludere candidati per orientamento sessuale o convinzioni politiche

l Tribunale di Trento condanna uno chef stellato per dichiarazioni diffuse tramite Facebook, radio e stampa. Riconosciuta la legittimazione del sindacato ad agire anche in assenza di lavoratori direttamente individuati
11/06/2026

La sentenza n. 53 del 27 aprile 2026 del Tribunale di Trento affronta un tema di crescente attualità: i limiti giuridici delle dichiarazioni pubbliche utilizzate nell'ambito della ricerca e selezione del personale, soprattutto quando diffuse attraverso social network e altri mezzi di comunicazione.

 

Il caso riguarda uno chef stellato che, nell'ambito di una ricerca di personale pubblicata su Facebook e successivamente ripresa da una trasmissione radiofonica e da un quotidiano nazionale, aveva dichiarato di escludere dalla selezione “comunisti/fancazzisti”, persone con problemi di alcol o droga e soggetti con un determinato orientamento sessuale.

 

A seguito del ricorso promosso dalla CGIL del Trentino ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. n. 150/2011, il Tribunale ha qualificato tali dichiarazioni come discriminatorie, ritenendole contrarie alla normativa nazionale ed europea in materia di parità di trattamento nell'accesso al lavoro.

Uno degli aspetti più rilevanti della decisione riguarda la legittimazione ad agire del sindacato. Il Giudice ha infatti confermato che le organizzazioni sindacali possono promuovere azioni contro discriminazioni collettive anche quando non siano identificabili specifiche vittime della condotta, purché l'iniziativa sia coerente con le finalità statutarie dell'organizzazione. Nel caso concreto, lo statuto della CGIL prevedeva espressamente la tutela contro ogni forma di discriminazione, circostanza che ha consentito al sindacato di agire in giudizio a tutela di un interesse collettivo.

 

Nel merito, la sentenza si inserisce nel consolidato orientamento della Corte di giustizia dell'Unione europea secondo cui anche dichiarazioni pubbliche apparentemente estranee a una procedura di assunzione possono costituire una discriminazione quando siano idonee a scoraggiare determinate categorie di persone dal presentare la propria candidatura.

 

Il Tribunale ha richiamato in particolare il concetto di “effetto dissuasivo”, osservando che affermazioni di questo tipo sono in grado di influenzare concretamente l'accesso al mercato del lavoro e di trasmettere il messaggio che alcune persone non saranno prese in considerazione sulla base di caratteristiche personali protette dall'ordinamento.

 

La decisione affronta inoltre il delicato rapporto tra libertà di manifestazione del pensiero e principio di non discriminazione. Secondo il Giudice, la libertà di espressione garantita dall'art. 21 della Costituzione non può essere invocata per giustificare comunicazioni che si traducano nella diffusione di criteri di selezione discriminatori. In tali casi non si è di fronte all'esercizio di una libertà costituzionalmente tutelata, ma a una condotta vietata dall'ordinamento.

 

Particolarmente significativo è anche il rilievo attribuito alla notorietà del soggetto autore delle dichiarazioni. Il Tribunale ha evidenziato che una persona pubblicamente riconosciuta nel proprio settore professionale può esercitare, o essere percepita come in grado di esercitare, un'influenza concreta sulle politiche di assunzione. Proprio tale capacità di incidere sulle aspettative dei potenziali candidati rende le dichiarazioni discriminatorie particolarmente gravi.

 

In conclusione, il Tribunale di Trento ha condannato il resistente al risarcimento del danno non patrimoniale in favore dell'organizzazione sindacale, liquidato in via equitativa in 6.000 euro, disponendo inoltre la pubblicazione della sentenza su un quotidiano nazionale.

La pronuncia conferma come le regole in materia di parità di trattamento operino già nella fase di accesso al lavoro e rappresenta un ulteriore richiamo all'attenzione che imprese, professionisti e datori di lavoro devono prestare ai messaggi diffusi attraverso social network, interviste e altri strumenti di comunicazione pubblica quando questi possano influenzare le opportunità occupazionali di determinate categorie di persone.

 
 




 
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