La conciliazione firmata in sede sindacale può beneficiare del regime di inoppugnabilità previsto dall’articolo 2113, comma 4, del Codice civile solo se viene perfezionata nelle sedi e secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro. In assenza di tali presupposti, l’accordo non costituisce una vera conciliazione in sede protetta ma una normale transazione, soggetta al regime ordinario di impugnabilità. È questo il principio affermato dalla Corte d’Appello di Milano con la sentenza n. 5678 del 24 settembre 2025, destinata ad avere un impatto significativo sulle prassi di gestione delle conciliazioni sindacali.
La vicenda trae origine da un rapporto di lavoro nel settore del trasporto merci. Il lavoratore, addetto alla movimentazione delle merci, riportava un infortunio al piede destro mentre manovrava un transpallet elettrico manuale. Dopo le dimissioni, sottoscriveva un verbale qualificato come “conciliazione in sede sindacale”, avanti a un conciliatore designato da una singola organizzazione sindacale, rinunciando a ogni pretesa nei confronti del datore di lavoro a fronte del pagamento delle competenze di fine rapporto, del TFR e di una somma di 100 euro “a titolo di transazione generale e novativa”.
Entro sei mesi dalla sottoscrizione, il lavoratore impugnava l’accordo, sostenendo che non si trattasse di una reale conciliazione in sede protetta ma di una semplice transazione, in quanto formalizzata davanti a un singolo sindacato e soprattutto in assenza di una disciplina collettiva che regolasse quella specifica procedura conciliativa. In primo grado il Tribunale aveva ritenuto valido l’accordo. La Corte d’appello ha invece accolto le domande del lavoratore, dichiarando inefficace la conciliazione e riconoscendo la responsabilità datoriale per l’infortunio.
Il punto centrale della decisione riguarda il rapporto tra l’articolo 2113 del Codice civile e l’articolo 412-ter del Codice di procedura civile, secondo cui le conciliazioni sindacali devono svolgersi “presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi”. Secondo la Corte, tale previsione non ha carattere meramente organizzativo, ma costituisce un elemento essenziale della conciliazione protetta. In assenza di una disciplina del CCNL che individui sedi, modalità e organismi conciliativi, non può parlarsi di vera conciliazione sindacale ai fini dell’inoppugnabilità.
Nel caso concreto, il CCNL trasporto merci industria non prevedeva alcuna disciplina delle conciliazioni sindacali. Questo elemento è stato ritenuto decisivo per escludere la natura “protetta” dell’accordo, nonostante la presenza formale del rappresentante sindacale.
La pronuncia si inserisce nel contrasto giurisprudenziale sviluppatosi negli ultimi anni. Da un lato, un orientamento sostanzialistico espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1975/2024 ritiene sufficiente l’effettiva assistenza prestata al lavoratore dal sindacato. Dall’altro, le sentenze n. 10065/2024 e n. 9286/2025 della Corte di Cassazione valorizzano invece il carattere sostanziale della sede protetta. La decisione della Corte d’appello di Milano si spinge oltre questo secondo orientamento, introducendo il principio secondo cui la procedura conciliativa deve essere espressamente prevista dalla contrattazione collettiva applicata al rapporto.
L’effetto pratico della decisione è rilevante: molte conciliazioni sindacali oggi utilizzate nella prassi rischiano di essere riqualificate come semplici transazioni, con conseguente piena impugnabilità entro sei mesi. Se questo orientamento dovesse consolidarsi, imprese e professionisti dovranno verificare preventivamente non solo la presenza del sindacato, ma anche la conformità della procedura alle specifiche previsioni del CCNL applicato.