NASpI anche per chi si dimette a causa di stalking o violenza di genere

INPS (messaggio n. 2540/2026): le dimissioni possono dare diritto all’indennità quando gli atti subiti, anche al di fuori del lavoro, rendono oggettivamente impossibile proseguire il rapporto
17/08/2026

Con il messaggio n. 2540 del 3 agosto 2026, l’INPS riconosce la possibilità di accedere alla NASpI anche ai lavoratori che si dimettono perché vittime di violenza di genere o di atti persecutori, quando tali circostanze siano tanto gravi da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro.

 

L’art. 3 del d.lgs. 22/2015 circoscrive il diritto all’indennità di disoccupazione alle ipotesi di cessazione involontaria del rapporto, tra le quali rientrano le dimissioni per giusta causa. La questione riguarda, quindi, la possibilità di considerare involontarie anche le dimissioni determinate da fatti estranei al rapporto di lavoro.

 

Sul punto, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 269/2002, aveva già affermato che, in presenza di una condizione che renda improseguibile il rapporto, le dimissioni possono essere considerate involontarie anche se formalmente provengono dal lavoratore, quando siano in realtà riconducibili al comportamento di un altro soggetto.

 

Successivamente, la Cassazione, con la sentenza n. 11051/2015, ha precisato che la giusta causa può derivare anche da condizioni sopravvenute che non dipendono da un inadempimento del datore di lavoro o dal suo comportamento colposo. Ciò che rileva è l’oggettiva gravità della situazione, che deve essere tale da rendere incompatibile la prosecuzione del rapporto e non può dipendere dalla sola percezione soggettiva del lavoratore.

 

Partendo da questi principi, l’INPS ha sottoposto al Ministero del Lavoro il caso delle lavoratrici vittime di stalking e violenza di genere che, proprio a causa degli atti subiti, si erano trovate costrette a rassegnare le dimissioni.

Il Ministero ha condiviso un’interpretazione estensiva dell’art. 2119 c.c., ritenendo che la tutela della NASpI non possa essere limitata alle sole vicende originate all’interno dell’ambiente di lavoro. La finalità della disciplina è infatti quella di tutelare chi perde involontariamente la propria occupazione e tale situazione può verificarsi anche quando l’impedimento alla prosecuzione del rapporto provenga dall’esterno, purché incida concretamente sulla possibilità di continuare a lavorare.

 

Su queste basi, l’INPS afferma che gli atti persecutori o le forme di violenza di genere subiti dalla lavoratrice o dal lavoratore, anche quando provengano da soggetti estranei all’ambiente professionale, possono determinare una situazione di oggettiva impossibilità di prosecuzione del rapporto e integrare una giusta causa di dimissioni.

 

Il riconoscimento della NASpI, tuttavia, non è automatico. La semplice esistenza di episodi di violenza o stalking non collegati all’attività lavorativa non è sufficiente. Devono emergere, caso per caso, circostanze chiare, oggettive e documentate, capaci di incidere sull’equilibrio psicofisico della vittima fino a rendere impossibile lo svolgimento dell’attività lavorativa.

 

È inoltre necessario che tali circostanze presentino una stretta correlazione con le abitudini lavorative della persona. L’INPS indica, ad esempio, il caso di persistenti atti persecutori o molestie subiti lungo il tragitto abitualmente percorso per recarsi al lavoro.

 

Quando ricorrono queste condizioni, secondo l’Istituto, le dimissioni non possono essere considerate il risultato di una libera scelta, ma sono determinate dalla necessità di salvaguardare la propria incolumità personale. Possono pertanto configurare una giusta causa di dimissioni per fatto del terzo e consentire, in presenza degli altri requisiti previsti, l’accesso alla NASpI.

 


 
 




 
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