Con la sentenza n. 11276 del 27 aprile 2026, la Corte di Cassazione affronta il tema dell'efficacia delle certificazioni dei contratti di appalto, precisando che un atto formalmente qualificato come certificazione non può produrre gli effetti previsti dall'ordinamento se è stato rilasciato da un organismo privo dei requisiti richiesti dalla legge.
La vicenda trae origine dall'opposizione proposta da una società contro un'ordinanza-ingiunzione emessa dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro, con la quale era stato richiesto il pagamento di 30.800 euro per la violazione dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003.
La Corte d'Appello aveva accolto il ricorso della società, ritenendo decisiva la circostanza che il contratto di appalto fosse stato
preventivamente certificato da un organismo bilaterale.
L'Ispettorato Territoriale del Lavoro ha quindi proposto ricorso per cassazione, sostenendo, tra gli altri motivi, che l'ente certificatore fosse privo dei requisiti previsti dalla normativa per svolgere tale funzione.
Accogliendo il ricorso, la Suprema Corte osserva anzitutto che le autorità pubbliche non partecipano al procedimento di certificazione in qualità di parti, ma sono soltanto legittimate a formulare eventuali osservazioni. Per tale ragione, nei loro confronti l'atto certificatorio non assume un'efficacia giuridica incontestabile.
La Cassazione aggiunge che, quando la certificazione proviene da un organismo radicalmente privo dei requisiti stabiliti dalla legge, non si è in presenza di un semplice vizio dell'atto suscettibile di annullamento secondo le ordinarie regole procedimentali. In tale ipotesi, infatti, l'atto è radicalmente inidoneo a produrre gli effetti tipici della certificazione.
Secondo i giudici di legittimità, il difetto dei requisiti dell'organismo certificatore non costituisce una mera irregolarità del procedimento, ma incide sulla stessa esistenza del potere di certificare. Di conseguenza, una certificazione rilasciata da un soggetto non abilitato non può impedire all'autorità ispettiva di contestare la natura del rapporto o le eventuali violazioni della disciplina in materia di appalto.
La sentenza si conclude con l'accoglimento del ricorso dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro.