Con la sentenza n. 16549 dell'8 maggio 2026, la Corte di cassazione afferma che, in materia di sicurezza sul lavoro, la qualifica di lavoratore autonomo del soggetto infortunato non esclude la responsabilità penale del committente quando questi abbia concretamente inciso sull'organizzazione dell'attività, abbia fornito le attrezzature utilizzate o abbia comunque assunto un ruolo di ingerenza nell'esecuzione dell'opera.
La vicenda trae origine dall'infortunio occorso a un lavoratore autonomo al quale la ditta appaltatrice aveva subappaltato l'esecuzione di alcune opere. Il legale rappresentante dell'impresa veniva ritenuto responsabile della violazione dell'art. 97 del D.Lgs. n. 81/2008 per avere messo a disposizione una scala non idonea al tipo di lavoro da svolgere in altezza.
Nel confermare la decisione della Corte d'appello, la Cassazione rileva anzitutto che, in caso di infortunio, la responsabilità del committente può derivare dalla mancata verifica dell'idoneità tecnico-professionale del soggetto al quale sono stati affidati i lavori, nonché dalla presenza di situazioni di pericolo agevolmente e immediatamente percepibili.
La Suprema Corte evidenzia inoltre che un ulteriore elemento di responsabilità è rappresentato dall'ingerenza del committente nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto o del contratto d'opera. Tale circostanza, osservano i giudici, ricorre anche quando il committente mette a disposizione le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività.
Sulla base di tali presupposti, la Cassazione ha rigettato il ricorso del legale rappresentante dell'impresa, confermandone la responsabilità per il reato contestato.